Ai sensi del DM 218/2025, gli esami di idoneità si svolgono in un’apposita sessione a partire dal mese di giugno di ogni anno scolastico.
Lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.
Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza.
Possono sostenere gli esami di idoneità:
a) i candidati esterni, al fine di accedere alla classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere alla classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
Gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Se l’esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal coordinatore delle attività educative e didattiche o da un suo delegato. Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l’istituzione scolastica lo segnala all’Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all’istituzione scolastica.
I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
Per sostenere gli esami di idoneità è necessario presentare la domanda entro il 30 maggio compilando l’apposito modulo ed effettuare il pagamento della quota di € 500,00 direttamente in loco o con bonifico bancario su IBAN IT66Q0312403216000000232166 intestato a ISTITUTO ANIENE SRLcon causale “Iscrizione Esame Idoneità”

